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Edilizia: guida aggiornata alla patente a crediti

Per chi lavora nei cantieri la patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024. Scopri come funziona e come richiederla in pochi semplici passaggi.

PORTALE DEI SERIVIZI, ISTRUZIONI DALL’INL:

Chi deve avere la patente a crediti

La patente a crediti (chiamata anche patente a punti) è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, cioè in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Per l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile vedi Patente a punti in edilizia: le 6 cose da sapere).

Quindi, devono avere la patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Anche le imprese che non si qualificano come imprese edili.

Sono esclusi:

  • coloro che effettuano mere forniture
  • coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale
  • le imprese con l’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Il committente e/o il responsabile dei lavori devono controllare che l’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo abbia la patente a crediti.

Per le sanzioni legate alla patente a punti vedi Patente a punti in edilizia: le 6 cose da sapere.

Come richiedere la patente e chi può presentare la domanda

La domanda per avere la patente a crediti va fatta prima di entrare in cantiere.

La domanda va fatta on line accedendo tramite SPID o CIE al Portale dei Servizi dell’INL (https://servizi.ispettorato.gov.it/). Il portale è attivo dal 1° ottobre 2024. Una volta autenticati tramite SPID o CIE, bisogna scegliere “Istanza Patente a crediti” e compilare le caselle previste, senza caricare nessun documento. Per compilare facilmente la domanda, guarda prima i video tutorial dell’INL con tutti i passaggi necessari.

Per tutto il mese di ottobre è possibile anche inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, usando il modello messo a disposizione dall’Ispettorato del lavoro.

Entro il 31 ottobre 2024 va comunque presentata la domanda tramite il portale, altrimenti non sarà più possibile lavorare in cantiere.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo. Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

La domanda può essere presentata anche da persona delegata dall’impresa/dal lavoratore autonomo (per esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). La delega deve essere scritta.

Cosa serve per presentare la domanda

Per presentare la domanda, l’azienda/il lavoratore autonomo deve avere i seguenti requisiti, da dimostrare tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La patente è revocata per 12 mesi in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti.

Trascorsi i 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Le dichiarazioni false sono punite anche penalmente.

Il delegato non assume alcuna responsabilità il merito al contenuto delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive fornite dall’impresa o dal lavoratore autonomo. Il delegato, invece, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di aver ricevuto delega dal soggetto obbligato (l’impresa o il lavoratore autonomo) e di possedere le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’impresa/del lavoratore autonomo.

Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti all’estero

  • Impresa stabilita in UE: l’impresa deve avere un documento equivalente alla patente a crediti. Va presentata un’autocertificazione tramite il Portale dei Servizi dell’INL.
  • Impresa stabilita fuori dall’UE: l’impresa deve avere documento analogo alla patente a crediti riconosciuto dalla legge italiana. Va presentata la documentazione tramite il Portale dei Servizi dell’INL.

In assenza di tali documenti anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono richiedere la patente a crediti esattamente come le imprese italiane[2] .

Cosa fare dopo aver presentato la domanda

Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.

Appena inviata la domanda, si ottiene una ricevuta di rilascio della patente. La ricevuta deve essere scaricata e conservata, in modo da averla a disposizione in caso di controlli. Per questo consigliamo di scaricare immediatamente la ricevuta.

La ricevuta riporta:

  • i dati del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale)
  • l’identificativo della domanda
  • il codice della Patente associata.

Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, bisogna informare l’RLS o l’RLST (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale).

Con quanti crediti si parte e come ottenere ulteriori punti

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti. Questi punti possono essere aumentati fino a un massimo di 100 crediti negli anni.

Attualmente però la funzionalità per richiedere ulteriori punti non è attiva; è necessario attendere lo sviluppo del portale.

I crediti in più che si possono ottenere sono legati ai seguenti aspetti:

  • storicità dell’azienda (fino a 10 crediti)
  • assenza di provvedimenti che hanno portato alla perdita di punti (1 credito ogni due anni, fino a un massimo di 20 crediti)
  • attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 30 crediti)
  • altre attività, investimenti o formazione migliorativi (fino a 10 crediti).

Nella tabella allegata al decreto del Ministero del Lavoro sono indicati in dettaglio i requisiti e le attività che consentono di incrementare i crediti e quanti punti valgono.

Quanti crediti servono per lavorare, quando vengono tolti i crediti e come recuperarli

Per lavorare in un cantiere è necessario avere almeno 15 crediti.

Con punteggio inferiore a 15 crediti è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando

  • i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto

e

  • non sono stati adottati provvedimenti di sospensione.

I crediti vengono tolti (decurtati) nel caso in cui la ditta o il lavoratore autonomo incorra in una delle violazioni stabilite dalla legge o in caso di infortuni. Per l’elenco completo delle violazioni e degli infortuni che comportano la perdita dei crediti vedi Patente a punti in edilizia: le 6 cose da sapere.

La patente può essere sospesa fino a 12 mesi da parte dell’Ispettorato del lavoro in caso di gravi infortuni. Nello specifico:

  • la sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o del dirigente (salvo diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata);
  • la sospensione è possibile in caso di infortunio che causi al lavoratore inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o del dirigente.

La durata della sospensione è determinata tenendo conto:

  • della gravità degli infortuni
  • della gravità delle violazioni in materia di salute e sicurezza
  • delle eventuali violazioni già commesse in precedenza.

Al termine della sospensione cautelare, l’Ispettorato del Lavoro verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Come recuperare i crediti persi

È possibile recuperare fino a 15 crediti.

Il recupero dei crediti dipende dalla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INAIL, tenuto conto:

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei soggetti responsabili della violazione e dei lavoratori;
  • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tra quelli previsti all’art. 5, comma 4 lett. a) del Decreto 132 del 18 settembre 2024).

Come visualizzare la patente sul portale dell’INL e chi può farlo

Attualmente la funzione di visualizzazione della patente sul portale non è disponibile. Una volta sviluppata questa funzionalità, sul portale dell’INL per ciascuna patente saranno visibili i seguenti dati.

  • Dati identificativi del titolare della patente
  • Dati anagrafici del richiedente
  • Data di rilascio e numero della patente
  • Punteggio al momento del rilascio
  • Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
  • Eventuali sospensioni
  • Eventuali decurtazioni dei crediti.

I dati presenti sul portale dell’INL potranno essere visti oltre che da titolare della patente o suo delegato, anche da:

  • pubbliche amministrazioni
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza/rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  • organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08)
  • responsabile dei lavori
  • coordinatori per la sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei lavori
  • soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Le modalità di visualizzazione della patente saranno definite con apposito decreto del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Ti servono ulteriori informazioni? Hai bisogno di un supporto rapido per DVR, nomina dell’RSPP o corsi di formazione e aggiornamento obbligatori? Contattaci:

info@polo626.com | 0432 699778

AGGIORNAMENTO 15 OTTOBRE 2024: ecco le risposte dell’Ispettorato alle domande più frequenti (FAQ)

AGGIORNAMENTO 4 OTTOBRE 2024: leggi qui le prime risposte dell’Ispettorato alle domande più frequenti (FAQ)

 1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 – Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha istituito la patente a crediti

2. Per le imprese stabilite in UE i requisiti possono essere soddisfatti con il possesso di documenti equivalenti, per esempio è possibile avere il modello A1 anziché il DURC.

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