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FAQ ROA

Le Radiazioni Ottiche Artificiali sono radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm (bande spettrali degli infrarossi, del visibile e dell’ultravioletto), mentre l’energia (E=hv) è compresa tra 10-3 e 12 eV.
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da L.A.S.E.R. (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) che sono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali coerenti; mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti che non sono LASER e dal Sole.
I laser sono dispositivi che emettono radiazioni ottiche di un’unica lunghezza d’onda, direzionali e di elevata intensità. La lunghezza d’onda è determinata principalmente dal materiale attivo impiegato e può trovarsi nell’infrarosso, visibile e ultravioletto.

Secondo l’art. 216 del D. Lgs.81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
Essendo le misurazioni strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Innanzitutto occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili”.
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti), o di dati in letteratura scientifica o di dati riferiti a situazioni espositive analoghe.
Anche l’analisi preliminare della situazione lavorativa e della sorgente talvolta permettono di evitare la necessità di effettuare le misure. In questo caso, in generale è necessario conoscere e riportare nel documento di valutazione dei rischi:

  • – il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare;
  • – la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente;
  • – i dati spettrali della sorgente; lo spettro può essere determinato ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore;
  • – se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
  • – la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale;
  • – il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.
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A titolo di esempio le misure o i calcoli non si rendono necessari:

  • – nel caso delle saldatrici ad arco, dove è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per l’operatore addetto;
  • – ulteriori valutazioni possono essere richieste se l’addetto alla saldatura deve essere assistito da altro personale o opera in prossimità di altri;
  • – nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN 12198:2009 (per le macchine) o lo standard CEI EN 62471:2009 (lampade o sistemi di lampade) dove i dati di classificazione consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione.

In generale i rischi che la legislazione intende prevenire sono quelli per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali o dal loro impiego durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi riguardanti essenzialmente due organi bersaglio: l’occhio in tutte le sue parti e la cute.
La tipologia di effetti dell’esposizione dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.
L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose.
Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti, quali:

  • – sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
  • – rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione.


Inoltre sono presenti ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, ecc.
Poiché le sorgenti laser possono generare radiazioni di elevatissima intensità, i danni conseguenti possono risultare estremamente gravi. Per alcuni tipi di sorgenti laser vanno presi in considerazione anche rischi di natura chimica e biologica (nei laser a coloranti, nei fumi, aerosol e polveri associati all’impiego), rischi correlati all’uso di sistemi criogenici (es. dovuti ai gas di raffreddamento della sorgente) e di radiazioni collaterali (ionizzanti e ottiche) concomitanti al funzionamento della sorgente stessa.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro metti in atto una serie di misure tecniche organizzative, tra le quali:

  • – adozione di metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
  • – scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  • – adozione di misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
  • – adozione di programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • – limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
  • – adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Le sorgenti di Radiazioni Ottiche Artificiali interessano molteplici attività industriali, quali:

  • – riscaldatori radianti;
  • – forni di fusione metalli e vetro;
  • – cementerie;
  • – lampade per riscaldamento a incandescenza;
  • – dispositivi militari per la visione notturna;
  • – saldature ad arco elettrico e lavorazioni di materiali;
  • – sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, al mercurio, lampade abbronzanti, lampade germicide, sistemi LED, ecc.);
  • – lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica)/estetico;
  • – luce pulsata – IPL (Intense Pulsed Light);
  • – trattamenti UV: sterilizzazione, essicazioni inchiostri e vernici, fotoincisione, controlli difetti di fabbricazione;
  • – sorgenti laser: applicazioni mediche e mediche per uso estetico, applicazioni per solo uso estetico (depilazione), telecomunicazioni, informatica, lavorazioni di materiali, metrologia e misure, applicazioni nei laboratori di ricerca, lettori CD e “bar code”, laser per discoteche e concerti, ecc.

Dal 26 aprile 2010 è entrato in vigore l’obbligo di valutazione dei rischi da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali, secondo quanto previsto dal capo V titolo Vili del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che recepisce la direttiva europea 2006/25/CE.

In caso di mancata valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali, il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 219 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In caso di mancata adozione di adeguate misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite stabiliti, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro (art. 219 comma 2 lettera a D.Lgs. 81/2008).

In caso di mancata segnaletica che indichi i luoghi di lavoro dove potrebbero essere superati i valori limite di esposizione e in caso di mancato adattamento delle misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro (art. 219 comma 2 lettera b D.Lgs. 81/2008).

In caso di mancato rispetto di quanto previsto sulla sorveglianza sanitaria e sulla cartella sanitaria e di rischio agli art. 185 e 186 del D.Lgs 81/2008, il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro (art. 220 comma 1 D.Lgs. 81/2008).