FAQ DVR
Il DVR (Documento Valutazione dei Rischi) è il documento che contiene la mappatura dei rischi presenti in un’azienda. È il risultato della valutazione globale di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il DVR non è un documento standard ma, al contrario, è specifico per ogni realtà aziendale. È redatto dopo aver valutato diversi aspetti, come ad esempio le caratteristiche dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei macchinari e degli impianti, le eventuali sostanze impiegate nei processi lavorativi.
Il DVR è uno strumento operativo, che serve a:
- capire le condizioni di sicurezza in azienda e definire l’organigramma aziendale (Datore di lavoro, RSPP, addetti alle emergenze, ecc.)
- individuare le misure di prevenzione e protezione adeguate
- definire un programma per il miglioramento dei livelli di sicurezza del tempo.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) va fatto in ogni azienda in cui ci sia almeno un lavoratore, anche se stagista, tirocinante, ecc.
L’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il relativo documento (DVR) spetta al datore di lavoro, che non può delegare questa attività. Tuttavia, il Datore di Lavoro può farsi supportare da un consulente/professionista specializzato nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR.
Il datore di lavoro deve effettua la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR
- in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, con il Medico Competente;
- consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
In base all’art. 28 del D. Lgs. 81/08, il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve contenere almeno:
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la specifica dei criteri adottati per la valutazione stessa
- L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati
- Il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- L’individuazione delle procedure per attuare le misure individuate e l’indicazione di chi in azienda vi deve provvedere
- I nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico competente (MC), dove nominato
- L’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
In caso di apertura di una nuova impresa, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi.
In base al D. lgs. 81/08, il datore di lavoro ha tempo 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa per elaborare il DVR, ma deve dimostrare fin da subito, anche attraverso documentazione idonea, di aver adempiuto ai suoi obblighi. Per questo, per evitare di dover produrre documentazioni in più, consigliamo di elaborare immediatamente il DVR.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (e il documento di valutazione dei rischi – DVR – aggiornato entro 30 giorni) nei seguenti casi:
- Modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro
- Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- A seguito di infortuni significativi
- Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Il DVR può essere cartaceo o tenuto su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e degli altri soggetti responsabili (RSPP, RLS/RLST, Medico Competente, ove nominato).
Le sanzioni in caso di assenza del documento di valutazione di rischi (DVR) vanno da 3.500 euro a 9.100 euro, oltre ad un coinvolgimento penale del Datore di Lavoro.
Sono previste sanzioni anche nel caso in cui il DVR sia adottato, ma privo degli elementi essenziali stabiliti dal D. Lgs. 81/08 e in caso di mancata custodia presso l’unità produttiva.
Redigere correttamente il DVR serve non solo a evitare le multe, ma soprattutto a introdurre interventi migliorativi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a lavorare meglio, abbassando la probabilità di infortuni, con evidenti vantaggi sia economici che produttivi.
Il prezzo del documento di valutazione dei rischi (DVR) dipende dalle dimensioni aziendali, dalla sua complessità, dal numero delle attrezzature e dei lavoratori impiegati e dal tempo necessario per la raccolta e l’elaborazione di tutte le informazioni.
Ovviamente le aziende che si affacciano per la prima volta al mondo della sicurezza sul lavoro oltre alla redazione del DVR, devono anche pianificare i corsi di formazione obbligatori (come primo soccorso, antincendio e formazione generale e specifica per i lavoratori), il cui importo si somma alla “valutazione dei rischi”.
Tornando ai costi per redigere una corretta valutazione dei rischi, un DVR con stesura di relativo documento può variare da valori base una tantum di 300/500 euro, per attività a basso rischio, a valori preventivati a seguito di specifici sopralluoghi, con incrementi proporzionali al tipo di attività e al grado di complessità aziendale, al numero di dipendenti mediamente presenti e al rischio aziendale (individuato attraverso i codici ATECO), che può essere Basso, Medio o Alto.
