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Rischio caldo: cosa controlla l’Ispettorato del lavoro

Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) arrivano indicazioni sui controlli in programma quest’estate per la tutela dei lavoratori contro i rischi dovuti al caldo. Ecco cosa fare operativamente in azienda, sulla base della nota INL n. 5484 del 6 luglio 2026.

Con ondate di calore sempre più frequenti, affrontare il caldo estremo per le aziende sta diventando la normalità.

Le soluzioni per ridurre i rischi per la salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici esposti ad alte temperature, quindi, non possono più essere improvvisate. Vanno programmate e rese strutturali. È questo che controlleranno gli ispettori nella campagna di vigilanza di quest’estate, con particolare attenzione ai settori più direttamente esposti agli effetti dello stress termico:

  • Edilizia
  • Agricoltura
  • Logistica
  • Lavori stradali
  • Rider

Le indicazioni contenute nella comunicazione dell’INL sono un’utile guida per sapere cosa fare concretamente in azienda.

Valutazione dei rischi: il DVR deve essere aggiornato

Le misure di prevenzione e protezione previste vanno messe in pratica

Monitoraggio del meteo e sospensione temporanea del lavoro

Valutazione dei rischi: il DVR deve essere aggiornato

Il punto di partenza di ogni controllo ispettivo è la valutazione dei rischi. I rischi legati al caldo, infatti, devono essere oggetto di una specifica valutazione da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • valutare i rischi dovuti all’esposizione al caldo (e in generale al microclima) 
  • individuare le misure preventive e protettive per minimizzare i rischi.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST).

Gli ispettori pertanto controlleranno se il datore di lavoro:

  • ha integrato il DVR (Documento di Valutazione dei rischi) con il rischio da microclima
  • ha previsto nel DVR adeguate misure di mitigazione
  • ha consultato il rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Nel settore edile il rischio di esposizione al microclima deve essere incluso anche nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e nel POS (Piano Operativo di Sicurezza), che devono riportare la valutazione dei rischi e le idonee misure di prevenzione e protezione.

Le misure di prevenzione e protezione previste vanno messe in pratica

Le misure previste dal datore di lavoro nel DVR e nei documenti di cantiere per prevenire danni da caldo, colpi di calore e insolazioni vanno poi effettivamente applicate.

In base alle indicazioni dell’INL; gli ispettori verificheranno i seguenti aspetti.

  • Organizzazione del lavoro: verrà controllata l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro, per es. anticipazione del turno all’alba, anticipazione o posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, sospensione del lavoro nelle ore centrali 12:00 – 16:00 anche in considerazione delle ordinanze anti-caldo regionali (per il Friuli Venezia Giulia ne abbiamo parlato qui: Rischio caldo in FVG: divieto di lavoro, a chi si applica e quando), ecc.
  • Pause e Rotazione: verrà verificata l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
  • Idratazione e DPI: verrà controllata la disponibilità di acqua potabile fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
  • Formazione e Informazione: verrà controllato che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
  • Sorveglianza Sanitaria mirata: verrà verificato il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo.

Monitoraggio del meteo e sospensione temporanea del lavoro

Il datore di lavoro deve effettuare un costante controllo preventivo delle condizioni meteorologiche, usando strumenti di previsione e allerta riconosciuti, come quelli del progetto Worklimate o altri strumenti istituzionali di monitoraggio del rischio caldo.

Sulla base di questi dati, il datore di lavoro deve attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative, se le condizioni climatiche sono tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Attenzione perché la responsabilità di decidere di interrompere l’attività lavorativa, anche solo temporaneamente, non è solo del datore del lavoro, ma anche del preposto. In base all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, il preposto ha il dovere di intervenire se rileva pericoli legati al caldo estremo.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni, devi aggiornare il DVR con il rischio caldo o ti serve una consulenza sulla sicurezza sul lavoro in Friuli Venezia Giulia, contattaci:

info@polo626.com | 0432 699778

Link utili
Ordinanza anti-caldo 2026 della Regione FVG

Decreto ministeriale n. 95 del 9 luglio 2025 – Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro

Rischio caldo: nuova guida e focus su ambienti al chiuso, edilizia, agricoltura e logistica , 2025

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