Una circolare dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce quali sono le caratteristiche fondamentali che deve avere il preposto, figura essenziale per la sua funzione di controllo sul campo. Le indicazioni dell’ispettorato possono essere di aiuto per ogni datore di lavoro, per individuare in modo corretto a chi affidare il ruolo di preposto in azienda.
Il preposto è una figura sempre più importante per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione in azienda. Soprattutto dopo le modifiche normative del 2021, il preposto ha infatti assunto un ruolo fondamentale di controllo e di intervento sul campo (ne abbiamo parlato qui: Sicurezza sul lavoro: cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori).
Ma chi può svolgere questo ruolo? Cosa prevede la normativa?
Un’analisi delle indicazioni di legge sui requisiti del preposto arriva dalla circolare congiunta Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, diffusa con la nota dell’INL n. 6261 del 16 luglio 2025.
Con questa circolare, l’Ispettorato del Lavoro, insieme con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha risposto recentemente ad alcuni quesiti sul ruolo del preposto e, nello specifico, se sia legittimo individuare la figura del proposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.
I quesiti sono stati posti da imprese che lavorano nell’ambito ferroviario. La risposta dell’Ispettorato è, però, utile per i datori di lavoro di tutti i settori, perché individua le caratteristiche fondamentali che devono avere i lavoratori per essere preposti. Caratteristiche che poi sono quelle che gli ispettori controllano per verificare se i datori di lavoro hanno individuato i preposti in maniera corretta nella propria azienda.
Cosa deve sapere il datore di lavoro sul preposto
Cosa deve sapere il datore di lavoro sul preposto
Il datore ha l’obbligo di individuare il preposto o i preposti: a stabilirlo è l’art 18 b-bis del D. Lgs. 81/08. Ne abbiamo parlato anche qui: Il preposto: è sempre obbligatorio negli appalti?
La normativa però non indica specifici requisiti o incompatibilità.
Per individuare gli aspetti fondamentali che caratterizzano i preposti, dice l’INL, bisogna far riferimento a cosa dice sul preposto la legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08). In particolare, bisogna tenere conto di questi aspetti:
- la definizione di preposto contenuta nell’art 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 81/2008
- gli obblighi attribuiti al preposto dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008
- la formazione che il preposto deve avere (art 37 del D. Lgs. 81/2008).
Il preposto nel D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro)
1. LA DEFINIZIONE DI PREPOSTO – art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 81/2008
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO – art. 19 del D. Lgs. 81/2008
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 3.
3. LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO – art 37 del D. Lgs. 81/2008
I preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni.
Inoltre, il datore di lavoro deve:
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/2008)
- valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori compresi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art. 28 comma del D. Lgs. 81/2008).
Quali sono le caratteristiche fondamentali del preposto
Considerato quanto previsto dalla normativa di riferimento, nella circolare l’Ispettorato evidenzia che non si può affermare, in generale, che i lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che la sola qualifica di apprendista renda di per sé il lavoratore non idoneo a ricoprire il ruolo di preposto.
Ciò che veramente fa la differenza è la capacità di fatto e di diritto del preposto di esercitare i poteri attribuiti dalla legge. Quello che è importante, quindi, è che chi svolge il ruolo di proposto abbia, da un lato, l’esperienza/la competenza necessaria e, dall’altro, l’effettivo potere di impedire in maniera efficace eventi dannosi per i lavoratori.
Una posizione in linea con quanto già affermato dalla Cassazione Penale nella sentenza del 14 febbraio 2024 n. 6790.
Cosa controllano gli organi di vigilanza
Gli aspetti sopra evidenziati sono quelli, poi, verificati dagli organi di vigilanza, in caso di controlli.
Gli ispettori, avverte l’Ispettorato, controllano nel concreto, caso per caso, che chi svolge la funzione di proposto abbia effettivamente (e non solo formalmente) le competenze e i requisiti necessari ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008.
Inoltre, accertano che la formazione del proposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma che il preposto possegga, in concreto le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa.
A tal proposito si evidenzia che, con l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, i preposti devono seguire il corso di aggiornamento ogni 2 anni (e non più ogni 5 anni come prima). Inoltre, l’aggiornamento deve essere effettuato se cambia il contesto in cui il preposto esercita le sue funzioni (per es. in caso di cambio reparto, modifiche ai processi produttivi, organizzative, ecc.), in caso di evoluzione dei rischi, se compaiono nuovi rischi, ecc.
Per ulteriori informazioni, per un supporto sulla sicurezza sul lavoro nella tua azienda o se ti servono i corsi di formazione e aggiornamento per preposti, contattaci.
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Scarica e consulta la Circolare congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, trasmessa con nota n. 6162 del 16/07/2025.






