Vai al contenuto

Sicurezza sul lavoro: cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori

Con la conversione in legge del D.L. n.146 del 21 ottobre 2021 sono state introdotte importanti modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08). Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 21 dicembre 2021.
lavoratore edile in un cantiere

Si tratta di novità di significativa importanza perché incidono direttamente sugli adempimenti e sulle attività del datore di lavoro e dei lavoratori che in azienda hanno responsabilità in materia di sicurezza, con possibili sanzioni anche penali in caso di inosservanza.

In questo approfondimento vogliamo evidenziare in particolare le novità che riguardano i seguenti aspetti:

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Aumentano gli obblighi in capo al datore di lavoro e al dirigente previsti all’art. 18 comma 1: con l’aggiunta del punto b-bis) è infatti introdotto l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste al successivo art.19. Quindi il datore di lavoro, oltre a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominare il medico competente, designare gli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio, primo soccorso, ecc.), deve ora individuare anche il preposto/i preposti.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire il compenso spettante al preposto per lo svolgimento delle suddette attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Sempre nell’ottica di individuare chiaramente i preposti, l’art. 26 comma 8-bis stabilisce, inoltre, che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Obblighi del preposto

Di particolare importanza è la ridefinizione delle attribuzioni e dei compiti dei proposti che, con le modifiche all’art. 19, assumono un ruolo decisamente più attivo. 

Così come modificato, infatti il comma 1 punto a) prevede che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono non solo «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione», ma devono anche:

  • «in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.»
  • «In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»

In aggiunta (punto f-bis) devono «in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate».

I preposti hanno quindi l’obbligo di intervenire per far cessare la non conformità e se necessario, interrompere l’attività. Prima invece la norma prevedeva in maniera più generica che dovessero «in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti».

La violazione da parte del preposto di quanto previsto al punto f-bis) è punita con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro (art.56 Sanzioni per il Preposto).

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Molte le novità che riguardano l’art. 37 e quindi la formazione, che cambia sotto vari aspetti:

  1. Modifica degli accordi Stato-Regione (comma 2): entro il 30 giugno 2022 gli Accordi Stato-Regione che regolamentano la formazione in materia di salute e sicurezza saranno accorpati, rivisitati e modificati «in modo da garantire: 

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; 

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa».

  1. Addestramento (comma 5): viene precisato che l’addestramento «consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.»
  2. Formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (comma 7): il comma 7 è completamente riformulato introducendo per la prima volta l’obbligo di una formazione specifica anche per i datori di lavoro. Nello specifico prevede che «Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo.»
  3. Formazione per i preposti (comma 7-ter): è stabilito l’obbligo per i preposti di formazione in presenza e aggiornamento almeno biennale; il comma 7-ter prevede infatti che «Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.»

La violazione di quanto previso al comma 7-ter da parte del datore di lavoro e del dirigente è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (art. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).

Sospensione dell’attività imprenditoriale

L’art. 14 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è completamente riscritto.

Per quanto riguarda le ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale, è previsto che «L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.»

Di seguito riportiamo le fattispecie previste dal nuovo ALLEGATO I (sostituisce il precedente Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000
12-bis Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto Euro 3.000

Articoli recenti