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RSPP interno, esterno o Datore di Lavoro RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura di fondamentale importanza nel sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Come previsto dal Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), l’RSPP ha il compito di coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dell’azienda, risponde direttamente al Datore di Lavoro e deve essere in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali.

La sua nomina è obbligatoria in ogni azienda e spetta al Datore di Lavoro. La designazione dell’RSPP, infatti, è tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro (art. 17, D. Lgs. 81/08), che quindi deve sempre provvedere alla nomina dell’RSPP e rischia sanzioni penali in caso di inadempienza (art. 55, D. Lgs. 81/08).

Proprio perché L’RSPP deve essere nominato in ogni azienda e la responsabilità della nomina è del datore di lavoro, è importante che il datore di lavoro sappia chi può svolgere questo compito. Il datore di lavoro deve conoscere i requisiti che deve avere l’RSPP e sapere quando può essere interno all’azienda, esterno o quando l’RSPP può essere il datore di lavoro stesso.

Requisiti dell’RSPP interno o esterno

Requisiti del Datore di Lavoro che svolge compiti di RSPP

Quando l’RSPP deve essere interno o esterno

Quando l’RSPP può essere il Datore di Lavoro

Requisiti dell’RSPP interno o esterno

Nel caso di RSPP interno o esterno i requisiti per lo svolgimento della funzione sono gli stessi e sono stabiliti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08. L’RSPP deve avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Nello specifico:

  • Deve essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria superiore.
  • Se non è in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, deve dimostrare di aver svolto la funzione di RSPP professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003.
  • Deve aver frequentato, con verifica di apprendimento, specifici corsi di formazione la cui durata e i contenuti minimi sono dettagliati nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
  • Deve aggiornare la formazione di cui sopra ogni 5 anni, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni. 

Requisiti del Datore di Lavoro che svolge compiti di RSPP

Nel caso sia il Datore di Lavoro a svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, i requisiti che deve possedere sono quelli previsti dall’art. 34 del D. Lgs 81/08. Ovvero:

Quando l’RSPP deve essere interno o esterno

Secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza (art. 31, D. Lgs. 81/08), il Datore di Lavoro deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione prioritariamente all’interno dell’azienda o della unità produttiva oppure può incaricare persone o servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può comunque avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva è comunque obbligatoria in questi casi (art. 31, comma 6):

  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni;
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

 

In queste ipotesi il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere interno.Sebbene con l’interpello n. 24/2014 sia stato evidenziato che «il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”», va tenuto presente che l’RSPP si considera interno quando è inserito nell’organizzazione aziendale, assicura una presenza adeguata allo svolgimento della propria attività e coordina un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda. 

Nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 31 comma 6 sopra elencati, l’RSPP può essere esterno.

Quando l’RSPP può essere il Datore di Lavoro 

Il D. Lgs. 81/08 stabilisce specificatamente i casi in cui può essere direttamente il Datore di Lavoro a svolgere i compiti di RSPP (art. 34 e Allegato II del D. Lgs. 81/08). 

Salvo che nei casi di cui all’art. 31 comma 6, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei seguenti casi:

1. Aziende artigiane e industriali[1] fino a 30 lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori

3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori

4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

Il Datore di Lavoro che decida di svolgere direttamente i compiti di RSPP deve darne preventiva informazione al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Se vuoi assumere direttamente il compito di RSPP assicurati di avere la formazione obbligatoria necessaria. Consulta i corsi in partenza o contatta direttamente il nostro ufficio formazione – formazione@polo626.com se ti serve il corso per Datore di Lavoro RSPP o l’aggiornamento. 

Se invece preferisci affidarti a un professionista esterno, contatta il nostro ufficio tecnico. Potrai contare su un RSPP qualificato ed esperto che: 

  • assume l’incarico per la tua azienda 
  • si occupa di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche
  • è sempre aggiornato sulle novità di legge
  • ti assicura un’assistenza costante 
  • ti garantisce il supporto in caso di visite ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  1. Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
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