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Sicurezza sul lavoro: 10 punti della nuova legge che interessano le aziende nel 2026

Le novità introdotte dalla legge 198/2025 sono molte, ma cosa devono sapere le aziende? Vediamo 10 aspetti che le interessano direttamente, cosa significano in concreto per le imprese, e perché è coinvolto anche l’Ispettorato del lavoro.

La legge sulla sicurezza sul lavoro è in continuo aggiornamento. Le modifiche più recenti sono state introdotte a fine 2025, con la legge n. 198/2025[1] entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (conversione del decreto-legge 159/2025).

Con questa guida pratica facciamo il punto su 10 importanti novità che interessano operativamente le aziende e che incidono anche sulle attività di controllo degli organi di vigilanza, in particolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Per tutti i settori

      1. La formazione lavoratori va fatta subito, con due eccezioni
      2. La prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure di tutela generali
      3. Anche gli indumenti di lavoro possono essere DPI
      4. Nuovi requisiti di sicurezza per le scale in altezza
      5. Quasi incidenti: registrarli diventa un obbligo
      6. Formazione RLS: aggiornamento obbligatorio anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti

Per cantieri temporanei o mobili e attività assimilabili

      1. Attenzione al subappalto
      2. Badge di cantiere: da quando è operativo
      3. Patente a crediti: aumentano le sanzioni
      4. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: come scegliere

Per tutti i settori

1. La formazione lavoratori va fatta subito, con due eccezioni

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e l’addestramento specifico (quando previsto) vanno fatti al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione del lavoro. A stabilirlo è l’articolo 37, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Rispetto a questo obbligo, la nuova legge introduce una deroga per due settori:

  • per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287)
  • per le imprese turistico-ricettive.

I lavoratori impiegati in queste attività, considerato il basso livello di rischio e le specifiche modalità di erogazione del servizio, possono concludere la formazione e l’addestramento entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro.

2. La prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure di tutela generali

La nuova legge modifica l’articolo 15 del D. Lgs. 81/08 – Misure generali di tutela. Nell’elenco delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è aggiunta anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, quindi, ne deve tenere conto nell’adottare le misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate alla natura della sua attività.

3. Anche gli indumenti di lavoro possono essere DPI

Il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale dei lavoratori (DPI) e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante

  • la manutenzione
  • le riparazioni
  • le sostituzioni necessarie

e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

Con la modifica dell’articolo 77, comma 4, la lettera a) del D. Lgs. 81/08, questi obblighi si applicano anche a quegli indumenti di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, sono identificati come DPI.

L’ispettorato del lavoro controllerà che il datore di lavoro abbia identificato nel DVR quali sono gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.

4. Nuovi requisiti di sicurezza per le scale in altezza

Con la nuova legge, cambia l’articolo 77 comma 2 del D. Lgs. 81/08. La legge prevede ora che le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi un’inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio,

  • di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (di cui all’articolo 115 del D. Lgs. 81/08)

oppure

  • di una gabbia di sicurezza.

I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza, questa deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare dai pioli più di 60 centimetri.

Nel caso in cui il datore di lavoro decida di adottare un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, deve prevederne l’utilizzo nelle procedure d’uso delle scale. L’ispettorato del lavoro verificherà l’aggiornamento delle procedure e l’effettiva messa a disposizione di questi sistemi.

5. Quasi incidenti: registrarli diventa un obbligo

Un’altra importante novità introdotta dalla nuova normativa riguarda la registrazione dei mancati infortuni (detti anche quasi incidenti o near miss). Le imprese con più di 15 dipendenti sono infatti tenute a:

  • identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni
  • comunicare i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.

Questo adempimento non è ancora pienamente operativo fino a che non saranno adottate:

  • le linee guida ministeriali sulle modalità di registrazione dei mancati infortuni[2]
  • il decreto ministeriale che individua le modalità di comunicazione dei mancati infortuni.

6. Formazione RLS: aggiornamento obbligatorio anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti

Con la modifica dell’articolo 37 comma 11 del D. Lgs 81/08, viene esplicitato l’obbligo di aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori. Le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico vengono stabilite nei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Per cantieri temporanei o mobili e attività assimilabili

7. Attenzione al subappalto

La legge ora lo prevede esplicitamente: priorità ai controlli sui subappalti, per contrastare i rischi per la sicurezza sul lavoro lungo la filiera degli appalti. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), quindi, darà la priorità ai controlli verso i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Per una maggior trasparenza, inoltre, nei cantieri temporanei o mobili bisogna specificare quali sono le imprese che operano in regime di subappalto. L’informazione (come prevede l’allegato XII del D. Lgs. 81/08, modificato dalla nuova legge) va inserita nella notifica preliminare, da inviare prima dell’inizio dei lavori all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro. L’Ispettorato del lavoro utilizzerà anche queste informazioni per programmare la propria attività ispettiva.

8. Badge di cantiere: da quando è operativo

Il badge di cantiere è previsto per tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Per i dipendenti di queste imprese la tessera di riconoscimento (già prevista) deve avere anche un codice univoco anticontraffazione. La tessera, usata come badge con gli elementi identificativi del dipendente, può essere anche digitale.

L’obiettivo è una maggior tracciabilità/monitoraggio della manodopera in cantiere.

Attualmente il badge di cantiere non è ancora operativo: si è in attesa del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che deve stabilirne le modalità di attuazione.

Sempre con un decreto apposito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuate le altre attività a rischio elevato per cui sarà obbligatorio l’uso del badge.

9. Patente a crediti: aumentano le sanzioni

In riferimento alla patente a crediti, la nuova legge ha apportato modifiche soprattutto per quanto riguarda le sanzioni e il contrasto al lavoro nero.

Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo lavori in cantiere senza la patente a crediti (o documento equivalente), o con patente con meno di 15 crediti, la sanzione minima è di 12.000 euro (prima era di 6.000 euro).

In relazione al contrasto al lavoro nero, sono inasprite le penalità. Nello specifico, con le modifiche introdotte all’Allegato I-bis del D. Lgs. 81/08, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, è prevista la decurtazione dalla patente a crediti di:

  • 5 punti per ogni lavoratore
  • in aggiunta, 1 punto per ogni lavoratore, se si tratta di lavoratori stranieri, di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza/dell’Assegno di inclusione/del Supporto per la formazione e il lavoro.

Queste decurtazioni si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026 (per gli illeciti commessi in precedenza si applicano le decurtazioni previste prima della modifica).

La decurtazione dei crediti avviene a seguito della notifica del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza competenti.

Sempre riguardo alla patente a crediti, le ulteriori attività per cui sarà resa obbligatoria verranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dando priorità alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

10. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: come scegliere

Per quanto riguarda i lavori in quota, la nuova legge modifica l’articolo 115 del D. Lgs. 81/08 e mette in chiaro la gerarchia che il datore di lavoro deve seguire nello scegliere i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. La priorità va data innanzitutto ai sistemi di protezione collettiva, che in via prioritaria sono:

  • parapetti
  • reti di sicurezza.

Se non è possibile adottare sistemi di protezione collettiva, i lavoratori devono utilizzare sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico, quali:

  • sistemi di trattenuta
  • sistemi di posizionamento sul lavoro
  • sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi[3]
  • sistemi di arresto caduta.

Questi sistemi sono costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento e devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

Nella scelta dei sistemi di protezione individuale, il datore di lavoro deve dare priorità ai primi tre tipi di sistemi rispetto ai sistemi di arresto caduta, che quindi rappresentano l’ultima scelta possibile.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o vuoi verificare la conformità agli obblighi di legge della tua attività, contattaci. Supportiamo la tua azienda in tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro (analisi dei rischi, redazione del DVR e del DUVRI, formazione del personale, ecc.).

info@polo626.com | 0432 699778

 1. E più specificatamente, la legge n. 198 del 29 dicembre 2025, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025

2. Le linee guida ministeriali terranno conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, che restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche per evitare duplicazioni di adempimenti e per valorizzare i percorsi organizzativi già attuati. 

3. I sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116 del D.Lgs. 81/08

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