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COVID, nuovo protocollo di sicurezza per le imprese: cosa cambia

Importanti novità per le imprese con il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, approvato da Governo e parti sociali il 6 aprile.
virus

Il protocollo, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi (in particolare quello datato aprile 2020), contiene le linee guida per l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio da parte delle aziende, fornendo indicazioni operative relativamente a:

  • informazione del personale 
  • modalità di ingresso in azienda
  • modalità di accesso dei fornitori esterni
  • pulizia e sanificazione in azienda
  • precauzioni igieniche personali
  • dispositivi di protezione individuale
  • gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)
  • organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
  • gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • gestione di una persona sintomatica in azienda

Analogamente a quanto già previsto, la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nell’ambito di tale obiettivo si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività e il ricorso al lavoro agile o da remoto.

Importanti novità riguardano i seguenti aspetti: 

DPI

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

FORMAZIONE

Il nuovo protocollo elimina la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione e ribadisce la possibilità di effettuare in presenza la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (è quindi consigliabile recuperare quanto prima la formazione eventualmente scaduta nell’arco temporale della pandemia per poter proseguire nello svolgimento delle proprie funzioni/ruoli).

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. Ciò anche considerata l’utilità della sorveglianza sanitaria sia nell’intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

RIAMMISSIONE AL LAVORO

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

TRASFERTE/VIAGGI DI LAVORO

Il nuovo protocollo elimina l’indicazione di sospendere o annullare le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali e stabilisce che in merito a ciò è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e l’RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Qui per il nuovo protocollo sulle misure anti-covid negli ambienti di lavoro.

Qui i nuovi documenti da utilizzare (attenzione, i vecchi documenti già sottoscritti da imprenditori e dipendenti vanno conservati, in quanto serviranno ad attestare le misure adottate finora):

Info lavoratori

Info Fornitori 

Scheda Pulizie

Scheda Consegne DPI

Cartelli informativi

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