Novità per il settore benessere e servizi alla persona: le imprese di acconciature, estetica, tatuaggi e piercing sono escluse dall’obbligo di iscriversi al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Restano invariati gli altri obblighi per una corretta gestione dei rifiuti. Ecco le cose da sapere.
Esclusione dal RENTRI
L’esclusione dal RENTRI per alcune attività del settore benessere è stabilita dal nuovo articolo 188-bis, comma 3 bis, del D. Lgs. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico ambientale o Codice dell’Ambiente). La modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n.199 del 30 dicembre 2025).
Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Con le recenti modifiche all’art. 188-bis del Codice dell’Ambiente, per il settore benessere sono escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI le seguenti categorie di attività, anche se producono rifiuti pericolosi (compresi rifiuti aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).
| SERVIZI ALLA PERSONA: ATTIVITÀ ESCLUSE DAL RENTRI | ATECO 2025 | ATECO 2022 |
| Servizi di parrucchieri e barbieri | 96.21.00 | 96.02.01 |
| Servizi di manicure e pedicure | 96.22.01 | 96.02.03 |
| Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. | 96.22.09 | 96.02.02 |
| Attività di studi di tatuaggi e piercing | 96.99.91 | 96.09.02 |
Chi si fosse già iscritto deve presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI. In caso di non cancellazione, i soggetti che si sono iscritti anche senza averne l’obbligo sono considerati iscritti al RENTRI volontariamente.
Cosa comporta l’esclusione dal RENTRI
L’esclusione dal RENTRI di parrucchieri, barbieri, centri estetici, tatuatori, ecc. è una semplificazione per molte imprese artigiane di servizi alla persona. Si evita, infatti, di introdurre ulteriori obblighi amministrativi e digitali per imprese che spesso sono piccole e micro realtà, che gestiscono piccole quantità di rifiuti.
Attenzione però: l’esclusione dal RENTRI non significa meno responsabilità ambientali. Anche per queste attività restano pienamente validi gli obblighi di corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.
Cosa resta comunque obbligatorio
Anche se l’iscrizione al RENTRI non è richiesta, gli operatori devono continuare a rispettare gli obblighi di gestione dei rifiuti previsti dalla legge (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii).
In particolare, le attività del settore benessere devono continuare a:
- Classificare correttamente i rifiuti prodotti
- Conferire i rifiuti solo a soggetti autorizzati, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi (come prodotti chimici, solventi, oggetti taglienti, ecc.)
- Compilare il FIR (Formulario di Identificazione dei rifiuti), per il trasporto
- Conservare i FIR in ordine cronologico e per i tempi previsti dalla normativa (per 3 anni)
- Effettuare lo smaltimento con le periodicità previste dal D. Lgs. 152/2006 e comunque almeno una volta all’anno (se il quantitativo di rifiuti non supera i limiti previsti).
Una gestione non conforme può comportare sanzioni amministrative e penali per il titolare dell’attività.
Per qualsiasi chiarimento o per un supporto personalizzato, contatta i nostri consulenti:
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Link utili:
dal sito del RENTRI: Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI






