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Nuove regole sull’amianto: perché più aziende devono valutare il rischio

Il nuovo Decreto Legislativo 213/2025 segna un cambiamento importante nella protezione dall’amianto sul lavoro. Le nuove regole aggiornano obblighi e procedure da seguire, ancor prima di iniziare i lavori e in ogni attività in cui ci sia il rischio di trovare amianto.

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In vigore dal 24 gennaio 2026, il decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025 recepisce la direttiva europea (UE) 2668/2023, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto sul lavoro. Il provvedimento modifica in maniera importante il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) e in particolare gli articoli che riguardano l’amianto (articoli 246-261 del Titolo IX, CAPO III del D. Lgs. 81/2008).

Le modifiche rafforzano il dovere del datore di lavoro di prevenire il rischio amianto, anche nei casi in cui l’amianto non è immediatamente visibile o noto, e incidono concretamente sulla gestione del rischio in molti luoghi di lavoro. Ecco le principali novità.

Protezione più ampia, aumentano le attività lavorative coinvolte

Anticipare il problema è un obbligo: il dovere di identificare il rischio

Valutazione e notifica del rischio

Riduzione al minimo dell’esposizione

Valore limite 10 volte più basso

Formazione più specifica

Sorveglianza sanitaria continua

Protezione più ampia, aumentano le attività lavorative coinvolte

La normativa estende gli obblighi di prevenzione e protezione a categorie di lavoro prima non esplicitate.

In base all’art. 246 del D. Lgs. 81/2008, completamente sostituito, le norme si applicano a tutte le attività lavorative in cui c’è il rischio per i lavoratori di esposizione all’amianto. Sono compresi:

  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione
  • rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianti, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate
  • attività estrattiva o di scavo in pietre verdi (rocce che possono contenere amianto in forma naturale)
  • lotta antincendio e gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.

Inoltre, le attività caratterizzate da esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)[1] devono rispettare le stesse regole previste per le esposizioni più elevate, ad eccezione dell’obbligo di notifica (si veda oltre) se il valore limite di esposizione non è superato (art. 249 comma 2 del D. Lgs. 81/08).

L’obiettivo è estendere la protezione a tutte le categorie di lavoratori che possono essere esposti all’amianto, una sostanza altamente cancerogena (sostanza cancerogena di categoria 1 A).

Il rischio principale, infatti, si verifica quando i materiali che contengono amianto vengono manipolati o danneggiati, rilasciando in aria fibre che, se respirate, possono provocare gravi malattie, anche mortali (come asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro delle ovaie). L’elenco completo delle malattie professionali correlate all’amianto è ora contenuto nell’Allegato XLIII-ter del D. Lgs. 81/08, introdotto dal D. Lgs. 213/2025.

Anticipare il problema è un obbligo: il dovere di identificare il rischio

La nuova normativa rafforza l’obbligo del datore di lavoro di effettuare un’indagine approfondita prima dell’avvio di qualsiasi cantiere, anche nel caso di artigiani e manutentori che eseguono ristrutturazioni, rifacimento impianti, piccoli lavori edili. L’amianto può essere presente, infatti, in tetti, coperture, pareti, tubature, isolanti, caldaie, canne fumarie, ecc.

In base al nuovo art. 248 comma 1 del D. Lgs. 81/08, quindi, prima di iniziare lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.

Per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 257/1992[2] l’obbligo è ancora più stringente. Per questi edifici il datore di lavoro deve:

  • chiedere informazioni ai proprietari dei locali o ad altri datori di lavoro
  • consultare altre fonti disponibili, compresi registri pertinenti
  • se non trova informazioni, deve affidare a un operatore qualificato l’esame della presenza di materiali contenenti amianto, da effettuare prima dell’inizio dei lavori. Le informazioni ottenute con questo esame devono essere messe a disposizione di altri datori di lavoro, su richiesta.

In presenza di anche un minimo dubbio, il rischio deve essere valutato e gestito.

Valutazione e notifica del rischio

Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da:

  • stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori
  • dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto, rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.

In base a ciò, va aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e vanno adottate eventuali misure di prevenzione, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, quando previsti.

Inoltre, se i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, prima dell’inizio dei lavori il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio (anche per via telematica).

Con la nuova normativa, la notifica deve contenere informazioni molto più specifiche, comprese informazioni sui lavoratori (elenco dei lavoratori interessati, certificati di formazione individuali, data dell’ultima visita medica). La documentazione sui lavoratori deve essere conservata per 40 anni, per garantire la tracciabilità e la tutela a lungo termine dei lavoratori (vista la lunga latenza delle malattie correlate all’amianto).

Riduzione al minimo dell’esposizione

In presenza di rischio, il datore di lavoro deve ridurre la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto (o dai materiali contenenti amianto) nel luogo di lavoro al più basso valore tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite fissato, adottando le misure di prevenzione e protezione previste.

Se viene superato il valore limite, o se si ritiene che siano stati coinvolti nella lavorazione materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori producendo polvere di amianto, i lavori devono cessare immediatamente. Per poter riprendere le attività, vanno prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati.

Per i lavori effettuati in confinamento, se, nonostante le misure adottate, è prevedibile che la concentrazione di amianto nell’aria superi il valore limite, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.

In caso di lavori di demolizione o rimozione di amianto, al termine dei lavori e prima della ripresa di altre attività, va verificato che non ci siano rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo di lavoro.

Valore limite 10 volte più basso

Una delle novità più importanti della normativa è l’abbassamento drastico del limite di esposizione.

Nessun lavoratore può essere esposto a una concentrazione di amianto superiore a 0,01 fibre per cm3, calcolata come media ponderata su otto ore. Si tratta di una riduzione di dieci volte rispetto al precedente limite (che era di 0,1 fibre per cm3).

Il metodo di riferimento, per verificare il rispetto del valore limite, diventa il campionamento personale sul lavoratore, mentre il campionamento ambientale ha un ruolo integrativo.

Aggiornate anche le tecnologie di misurazione: dal 21 dicembre 2029 diventerà obbligatorio l’uso della microscopia elettronica (o di metodi equivalenti), prendendo in considerazione anche le fibre più sottili, con larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Formazione più specifica

Oltre al controllo dell’ambiente di lavoro, altrettanto importanti sono la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto e il monitoraggio della loro salute.

Sulla formazione (art. 258 del D. Lgs. 81/08) sono previste tre novità.

  1. La formazione deve riguardare anche i DPI, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  2. La formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione
  3. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione di amianto devono ricevere una formazione aggiuntiva, sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria continua

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio amianto (art. 259 del D. Lgs. 81/08), oltre alla visita iniziale e periodica almeno ogni 3 anni (salvo diversa periodicità del medico competente), viene introdotta anche una visita medica obbligatoria alla cessazione del rapporto di lavoro. Durante questa visita il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

Il datore di lavoro, inoltre, deve iscrivere i lavoratori nel registro degli esposti e inviarne una copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.

Per ulteriori informazioni consulta il testo completo del D. Lgs. 213 del 31 dicembre 2025 oppure contatta i nostri tecnici esperti di sicurezza sul lavoro.

Possiamo fornirti supporto per:

  • verificare l’applicabilità degli obblighi alla tua realtà aziendale
  • effettuare la valutazione dei rischi
  • definire procedure, documentazione e misure di prevenzione conformi alla nuova
    normativa.

info@polo626.com | 0432 699778

Link utili

INAIL: Esposizioni ad amianto: le nuove indicazioni della Direttiva Europea 2023/2668

1. Nello specifico, la normativa fa riferimento alle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

2. La legge 257/1992 ha vietato l’uso dell’amianto in Italia ed è entrata in vigore il 28 aprile 1992

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