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Schiume, sigillanti, vernici: attenzione alle nuove norme sui diisocianati

Entro il 24 agosto 2023 tutti i professionisti e i lavoratori di industrie che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in quantità uguale o superiore allo 0,1% dovranno avere una formazione specifica.

I diisocianati possono essere contenuti in molti prodotti, in particolare in quelli a base di poliuretano, per esempio:

  • rivestimenti
  • resine
  • adesivi impermeabilizzanti
  • sigillanti
  • schiume
  • materiali isolanti
  • guarnizioni
  • vernici e pitture
  • elastomeri
  • fibre, ecc.

Si tratta di prodotti ampiamenti utilizzati nell’industria, nell’edilizia e in serramentistica, in carrozzerie, officine, nel settore legno-arredo, in applicazioni per fonderie.

Ecco perché prestare attenzione e cosa bisogna fare in base alla legge.

Diisocianati: quali sono i rischi e cosa prevede la legge

Cosa fare se si utilizzano diisocianati

La formazione per gli utilizzatori di diisocianati

Diisocianati: quali sono i rischi e cosa prevede la legge

I diisocianati sono componenti chimici che possono creare problemi di salute per i lavoratori. L’esposizione a queste sostanze può causare problemi alla pelle e alle vie respiratorie[1] e portare a malattie come l’asma professionale[2]. 

Per ridurre questi rischi, nel 2020, con il regolamento (UE) 2020/1149, è stata introdotta una modifica al Regolamento Reach dell’Unione Europea[3]. Modifica che stabilisce delle restrizioni per l’immissione in commercio e l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele. E impone specifici obblighi oltre che per i fornitori, anche per i datori di lavoro che utilizzano questi prodotti. Il 24 agosto 2023 termina il periodo transitorio per adeguarsi.

Cosa dice il Regolamento Reach sui diisocianati
(Allegato XVII, voce 74 – introdotta con il Reg. UE 2020/1149)

  1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
      oppure
    2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
  2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
      oppure
    2. il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

L’aspetto importante da considerare è la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione. Se la concentrazione è inferiore allo 0,1% in peso è possibile usare la sostanza o il prodotto senza ulteriori adempimenti.

Se invece tale concentrazione è uguale o superiore allo 0,1%, dopo il 24 agosto 2023 per poter utilizzare il prodotto è necessario aver svolto la formazione specifica sull’uso sicuro dei diisocianati. La formazione va svolta prima di utilizzare le sostanze o miscele ed è il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, che deve garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano svolto questa formazione.

Cosa fare se si utilizzano diisocianati

Controllare le schede di sicurezza e le etichette dei prodotti utilizzati. La prima cosa da fare nella propria azienda è verificare se i prodotti impiegati contengono diisocianati e se sì, in che concentrazione. Questa verifica va fatta tramite le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti, che possono essere richieste ai propri fornitori.

Inoltre, è utile guardare le etichette dei prodotti. Già dal 24 febbraio 2022 le sostanze e miscele con concentrazione di diisocianati uguale o superiore allo 0,1% devono riportare sull’imballaggio la scritta «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Valutare le alternative in commercio. Nel caso in cui siano in uso in azienda prodotti contenenti diisocianati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% va valutata la possibilità di sostituire questi prodotti con altri analoghi contenenti una concentrazione di diisocianati inferiore allo 0,1% e, quindi, non soggetti agli obblighi di formazione.

Formare il personale. Se non è possibile sostituire i prodotti in uso allora bisogna provvedere a formare il proprio personale. A partire dal 24 agosto 2023 il personale potrà utilizzare questi prodotti solo dopo aver terminato la formazione prevista per l’uso e la manipolazione in sicurezza dei diisocianati.

infografica sulla formazione per l'uso dei diisocianati

La formazione per gli utilizzatori di diisocianati

Nello specifico chi deve essere formato all’uso sicuro dei diisocianati? La legge parla di «utilizzatori industriali e professionali» spiegando che con tale espressione si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati (in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali) o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Quindi l’obbligo riguarda sia i dipendenti sia i lavoratori autonomi (per esempio gli artigiani) e riguarda anche i supervisori, pur se non addetti direttamente alle lavorazioni con diisocianati.

A seconda dei vari usi dei diisocianati, sono previsti tre livelli di formazione, da poter svolgere anche on line: formazione generale, formazione di livello intermedio, formazione avanzata. Nella normativa sono stabiliti i contenuti minimi per ogni livello.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione prevista. La formazione deve essere svolta prima di utilizzare le sostanze o le miscele e deve essere ripetuta almeno ogni cinque anni.

Dal canto loro i fornitori dei prodotti devono garantire che i destinatari dispongano dei materiali didattici e abbiano accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui forniscono le sostanze e le miscele.

Ti serve un supporto per capire se i prodotti che utilizzi richiedono la formazione per un uso sicuro dei diisocianati? Non sai quale livello di formazione devi seguire? Devi svolgere il corso? Contattaci: info@polo626.com, tel. 0432.699778.

 1. I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Non esistono ancora valori limite per i diisocianati nell’Unione europea, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Il 13 febbraio 2023 la Commissione europea ha, infatti, proposto di fissare per la prima volta valori limite per proteggere i lavoratori dall’esposizione ai diisocianati sul lavoro. La proposta sarà discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

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