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Protocollo di sicurezza sul lavoro: aggiornate le misure anti-Covid

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le parti sociali hanno sottoscritto il 30 giugno 2022 il nuovo Protocollo di sicurezza anti-Covid sul lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

Il protocollo è da subito operativo e sarà valido fino al 31 ottobre 2022, a meno che non subentrino mutamenti del quadro epidemiologico tali da richiedere prima una revisione delle misure adottate.

Ma cosa bisogna fare per adeguarsi?

I datori di lavoro devono aggiornare i propri protocolli di sicurezza anticontagio, adottando le misure di precauzione previste per tutelare la salute delle persone e garantire la salubrità nei luoghi di lavoro.

La novità principale riguarda sicuramente le mascherine, che non sono più obbligatorie in maniera generalizzata, ma raccomandate (mascherine FFP2) come una delle misure più efficaci a prevenire il contagio. Spetta comunque al datore di lavoro individuare eventuali casi particolari in cui sia obbligatorio indossare le mascherine FFP2.

Di seguito tutte le misure contenute nel nuovo protocollo condiviso.

Le misure indicate possono eventualmente essere integrate con altre equivalenti o più incisive dopo aver consultato le rappresentanze aziendali sindacali e il medico competente.

Nelle aziende sono costituiti Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze aziendali e del RLS.

Informazione

Gestione dei lavori in appalto

Ingresso nei luoghi di lavoro

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Precauzioni igieniche personali 

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) 

Gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti 

Gestione di una persona sintomatica in azienda 

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Lavoro agile (Smart working)

Lavoratori fragili

 

Informazione

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori e le persone che entrano nell’ambiente di lavoro:

  • del rischio di contagio da Covid
  • del complesso delle misure di precauzione adottate e a cui il personale deve attenersi, tra cui: 
    • non fare ingresso/non rimanere in azienda in caso di sintomi da Covid 19 (in particolare sintomi di influenza e alterazione della temperatura) e dichiararlo tempestivamente
    • rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda
    • informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante il lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
    • utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.


Le informazioni fornite dal datore di lavoro devono essere adeguate alle mansioni e ai contesti lavorativi.

Gestione dei lavori in appalto

Il committente è tenuto a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o di aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, ecc.) ne rispettino integralmente le disposizioni.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo e che risultino positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore deve informare immediatamente il committente.

Ingresso nei luoghi di lavoro

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.  Per la gestione di questi controlli nel rispetto della privacy, è possibile seguire i suggerimenti riportati nel protocollo.

In caso di temperatura superiore a 37,5° C la persona:

  • non può entrare nei luoghi di lavoro
  • va momentaneamente isolata (nel rispetto della riservatezza e della dignità del lavoratore) e fornita di mascherina FFP2, nel caso non ne fosse già provvista
  • deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

 

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro. In particolare, in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 in modo da consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in base alle mansioni e ai contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Analoghe misure sono individuate anche in caso di focolaio infettivo in azienda.

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio per tutte le persone presenti nel luogo di lavoro adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

A questo scopo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione detergenti e disinfettanti per le mani accessibili a tutti i lavoratori. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

In caso di presenza di una persona positiva al Covid all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione degli stessi e alla loro ventilazione.  

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro devono essere adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi va contingentato e deve essere previsto:

  • un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi
  • una ventilazione continua dei locali.


Occorre inoltre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per mettere a disposizione dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

Garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti 

Vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). 

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gestione di una persona sintomatica in azienda 

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

 La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Il protocollo condiviso sottolinea la necessità di andare verso il completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria, infatti, oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori, in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione anticontagio.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, l’RSPP e l’RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio. Inoltre, attua nel rispetto della legge la sorveglianza sanitaria eccezionale dei soggetti fragili, attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022.

Per quanto riguarda il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente deve effettuare la visita medica precedentemente alla ripresa del lavoro prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Lavoro agile (Smart working)

Il protocollo evidenzia come il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. In questo senso, le parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.

Lavoratori fragili

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure organizzative e di prevenzione per i lavoratori fragili. Le parti sociali chiedono a tal proposito che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione di tali lavoratori.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni, chiarimenti o di un aiuto per aggiornare il tuo protocollo di sicurezza aziendale e attuare le misure previste, contattaci. La struttura di Polo 626 è a disposizione per darti una risposta personalizzata.

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