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Green Pass obbligatorio sul lavoro: guida utile per datori e lavoratori

Il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, che prevede l’obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con alcune novità rispetto alle anticipazioni.

Si tratta di un obbligo che interessa tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, ovvero circa 23 milioni di persone; è quindi fondamentale avere ben chiaro quali sono gli obblighi previsti dalla norma. Ecco una guida sintetica di cosa prevede il decreto, con informazioni utili per Datori di Lavoro (DL) e lavoratori e i modelli da utilizzare per le verifiche.

schermata dell'applicazione mobile per certificazione COVID

A chi si applica l’obbligo di Green Pass

L’obbligo di Green Pass (o Certificazione Verde) riguarda tutti i lavoratori del comparto pubblico e privato quindi tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione e delle aziende private grandi e piccole, autonomi e liberi professionisti, collaboratori familiari, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

L’obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idoneo certificato medico.

Quando e dove si applica l’obbligo di Green Pass

I lavoratori devono possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre (ovvero fino alla scadenza dello stato di emergenza) per accedere in tutti i luoghi di lavoro.

Come si ottiene il Green Pass

Ricordiamo che il Green Pass si può ottenere in questi casi: 

  • subito, al termine del ciclo vaccinale;
  • dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccino, oppure subito se la prima dose viene fatta dopo aver contratto il COVID-19;
  • in caso di guarigione dal COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  • con tampone molecolare (anche salivare) o antigenico negativo.

Il Green Pass può essere scaricato: 

  • dal sito web dedicato messo a disposizione dal governo (https://www.dgc.gov.it/web/) tramite tessera sanitaria o identità digitale (SPID/CIE);
  • dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale;
  • dall’app Immuni (tramite il codice ricevuto via email o sms) o dall’app IO (acceso tramite SPID/CIE);

oppure può essere richiesto al medico di base o in farmacia tramite tessera sanitaria.

I controlli: chi deve farli e come

La responsabilità dei controlli è in capo ai Datori di Lavoro che entro il 15 ottobre sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. A tale scopo, per agevolare i Datori di Lavoro ed evitare che incorrano nella sanzione prevista in caso di mancata adozione delle suddette misure organizzative, Polo 626 ha già pronta per le aziende una specifica Procedura per la verifica della Certificazione Verde COVID-19, personalizzabile in base alle necessità.

Il Datore di Lavoro deve prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione.

I controlli e la contestazione delle eventuali violazioni possono essere effettuati dal Datore di Lavoro o dal personale da questi delegato in maniera formale, con un apposito documento scritto. A tale scopo mettiamo a disposizione i seguenti modelli che abbiamo preparato per le aziende: Delega alla verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19, Registro di verifica accessi e certificazioni, Verbale di accertamento della violazione.

Per il controllo della certificazione è possibile usare l’app VerificaC19, già in uso nel settore della ristorazione (mentre per il settore pubblico potrebbero essere sviluppate ulteriori soluzioni specifiche). I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Cosa succede a chi non ha il Green Pass 

Sia nel settore pubblico che in quello privato, il lavoratore privo di Certificazione Verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato con sospensione dello stipendio fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Senza Green Pass non si ha diritto automaticamente allo smart working.

Per le piccole aziende

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a permettere al Datore di Lavoro si sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass. La norma infatti prevede per queste imprese, la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 

Sanzioni 

Chi viene sorpreso senza Green Pass sul luogo di lavoro rischia sanzioni da 600 a 1500 euro; i Datori che non effettuano controlli e non adottano le misure organizzative previste rischiano invece sanzioni da 400 a 1000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

Per ulteriori informazioni e per restare aggiornato su eventuali novità, chiarimenti e linee guida, seguici sul nostro sito e sui canali social o contattataci, i nostri uffici sono a completa disposizione (mail: info@polo626.com, Tel: 0432 699778).

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