Vai al contenuto

Mascherine, come capire se sono a norma?

In piena crisi sanitaria è fondamentale essere sicuri della validità delle mascherine che acquistiamo.
Ecco cosa e come verificare la conformità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), secondo quanto indicato da ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento.

mascherina chirurgica e mascherina ffp2

Possesso della certificazione di conformità CE

I DPI devono essere accompagnati da documenti che ne certificano la conformità alle norme dell’Unione Europea in materia di salute, sicurezza e protezione degli utilizzatori. 

  1. Certificazione rilasciata da organismi accreditati e notificati 

Questi documenti devono essere emessi da organismi accreditati e notificati alla Commissione europea. Sono questi organismi che effettuano le verifiche di conformità necessarie, superate le quali è possibile apporre la marcatura CE ai prodotti e immetterli sul mercato.

Per verificare che il certificato sia stato emesso da un organismo notificato per la specifica tipologia di DPI, è possibile controllare il database della Commissione europea (database NANDO) che riporta l’elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016, verificando che nella specifica notifica sia riportato il DPI in oggetto (Equipment providing respiratory system protection).

Se il certificato è emesso da organismo accreditato da Accredia ne riporta il logo.

  1. Certificazione contenente tutte le informazioni necessarie

Il certificato che attesta la conformità di un DPI emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 deve contenere almeno le seguenti informazioni:  

a) nome e numero di identificazione dell’organismo notificato;

b) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di quest’ultimo;

c) identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del Tipo);

d) dichiarazione in cui si attesta che il Tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;

e) se le norme armonizzate sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse*;

f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti*;

g) se del caso, il livello di prestazioni o la classe di protezione del DPI*;

h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato*;

i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;

j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato;

k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 19, lettera c).

*Informazione che in base alle scelte progettuali e costruttive dei diversi fabbricanti potrebbe anche non essere sempre presente. 

  1. Certificazione realmente emessa

Per verificare che la certificazione sia stata realmente emessa è necessario verificare sul sito dell’organismo che l’ha emessa o contattarlo via mail: è infatti l’unico soggetto che può dichiararne l’emissione, lo stato di vigenza, la corrispondenza al DPI oggetto della certificazione o addirittura la falsità.

Iscrizione nel database dell’INAIL per eventuali deroghe 

Con il decreto “Cura Italia” sono state previste delle deroghe, per cui è possibile che – anche se non marcati CE – alcuni DPI siano immessi in commercio in base a quanto previsto dall’art. 15 del decreto. L’elenco di questi DPI è consultabile sul sito di Inail.

Qualora i DPI non fossero né correttamente marchiati CE né presenti nell’elenco dell’INAIL, è possibile segnalarlo alle autorità preposte, ovvero al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel caso dei DPI, mentre la segnalazione va fatta al Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità nel caso dei Dispositivi Medici.

Articoli recenti