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Campi elettromagnetici: come valutare, misurare e ridurre il rischio sul lavoro

La presenza di campi elettromagnetici (CEM) negli ambienti di lavoro è un aspetto da non sottovalutare, per evitare gravi conseguenze sia per il datore di lavoro che per i lavoratori. I campi elettromagnetici, infatti, se superano determinati limiti, possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Motivo per cui la normativa impone al datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall’esposizione ai campi elettromagnetici in ambito lavorativo.

Ti serve un tecnico per valutare e misurare i CEM sul tuo posto di lavoro?

scintille causate da saldatrice

La protezione dei lavoratori da campi elettromagnetici è regolata dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro, e in particolare dal Titolo VIII – Capo IV del D.lgs.81/08, così come modificato dal D.lgs. 159/2016 che recepisce la Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

Il Titolo VIII – Capo IV del D.lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’ esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.

Cosa sono i campi elettromagnetici e quali sono gli effetti considerati dalla normativa

Per campi elettromagnetici si intendono campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.

Le disposizioni contenute nel titolo VIII – Capo IV del D.lgs. 81/08 riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli “effetti biofisici diretti” e agli “effetti indiretti” noti provocati dai campi elettromagnetici.

Effetti biofisici diretti: effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico. Comprendono:

  1. Effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti stessi
  2. Effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono:
      • provocare danni alla salute mentale e fisica dei lavoratori esposti
      • comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni
      • generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro
  3. Correnti negli arti

 

Effetti indiretti: effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali: 

  1. Interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo
  2. Rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici
  3. Innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori)
  4. Incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche
  5. Correnti di contatto.

Per proteggere i lavoratori contro gli effetti nocivi a breve termine sulla salute conosciuti, il Testo Unico sulla Sicurezza fissa dei valori limite di esposizione (VLE). I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel capo IV riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

I valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari sono i VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare

I valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali sono i VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali.

Il Capo IV non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e identificare e adottare le misure di prevenzione e protezione opportune, in riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici, così come per tutti gli agenti fisici, va programmata ed effettuata almeno ogni 4 anni (Titolo VIII, Capo I, art. 182). Inoltre va aggiornata:

  • Ogni volta che si verificano mutamenti che possono renderla obsoleta
  • Quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendono necessaria la sua revisione


La valutazione dei rischi va effettuata da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione e in possesso di specifiche conoscenze in materia. 

Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, deve precisare le misure di prevenzione e protezione adottate. La valutazione dei rischi va riportata nel DVR e può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Sulla base della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve adottare un programma di azione che deve comprendere misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti.

Lavoratori sensibili al rischio da esposizione a campi elettromagnetici

Il datore di lavoro deve adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi.

LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO

 

Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (ad esempio: stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi dell’orecchio interno, neurostimolatori, codificatori della retina, pompe impiantate per l’infusione di farmaci, ecc.)

Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili passivi contenenti metallo (ad esempio: protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e tipi di dispositivi medici impiantabili attivi, ecc.)

Lavoratori portatori di dispositivi medici indossati sul corpo (ad esempio pompe esterne per infusione di ormoni, ecc.)

Lavoratrici in gravidanza.

Dove va fatta la valutazione specifica dei campi elettromagnetici

I campi elettromagnetici vengono prodotti da un’ampia gamma di sorgenti a cui i lavoratori possono essere esposti sul luogo di lavoro. Le sorgenti di campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro possono essere rappresentate dagli utensili e dalle attrezzature o macchinari manuali e non, utilizzati dagli operatori. 

Un utile strumento per effettuare una prima valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro è la Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici della Commissione europea.

Sulla base di quanto indicato nella guida, di seguito alcuni esempi di attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro per i quali comunemente si devono effettuare approfondimenti nella valutazione del rischio, anche in assenza di lavoratori particolarmente sensibili. In caso di lavoratori particolarmente a rischio la casistica ovviamente si amplia.

Come misurare i campi elettromagnetici e chi lo può fare

Il datore di lavoro deve assicurare che l’esposizione ai campi elettromagnetici non superi i Valori Limite di Esposizione stabiliti. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato tramite la valutazione dell’esposizione.

In particolare, l’art. 209 del D.lgs. 81/08 stabilisce che qualora non sia possibili stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione va effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto:

  • delle guide pratiche della Commissione europea
  • delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
  • delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
  • delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni
  • delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature
  • dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.

 

Per semplificare la valutazione della conformità ai VLE il decreto stabilisce i valori di azione (VA), che sono dei livelli operativi espressi in grandezze fisiche direttamente misurabili.

Il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei VLE pertinenti, mentre il superamento dei VA determina l’obbligo di adottare misure specifiche di prevenzione e protezione per garantire il rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori.

A livello nazionale i riferimenti per la misurazione e valutazione dei CEM sono le linee guida del CEI:

  • CEI 211-6 Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana
  • CEI 211-7 Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana

 

La valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici deve essere svolta da tecnici esperti e qualificati in materia di campi elettromagnetici ai sensi del D.lgs. 81/08. 

Il servizio di valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici di Polo 626

I tecnici di Polo 626 hanno la competenza e l’esperienza richieste per effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dal Titolo VIII – Capo IV del D.lgs. 81/08, direttiva 2013/35/UE e D.lgs. 159/16. Per i datori di lavoro che lo necessitano, i tecnici eseguono la misura dei campi elettromagnetici presso gli stabilimenti dei clienti sia in campo industriale che civile.

strumenti per misurazione campo elettromagnetico
Analizzatore di campi elettrici e magnetici EHP – 50G

I tecnici di Polo 626 dispongono di strumenti altamente professionali e conformi a quanto richiesto dalla normativa per la misurazione dei campi elettromagnetici (CEM)

Le misurazioni, finalizzate a rilevare l’esposizione dei lavoratori al rischio da campi elettromagnetici e il rispetto dei limiti di legge, sono effettuate con strumentazioni calibrate e certificate di proprietà e quindi immediatamente disponibili e adatte per misurare emissioni sia a bassa frequenza che ad alta frequenza.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

 

Misuratore di campi elettromagnetici portatile – NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS 8053 – 2013/35

Analizzatore di campi elettrici e magnetici EHP – 50G: utilizzato per tutte le applicazioni a bassa frequenza

Sonda di campo elettrico EP-745, utilizzata per le misurazioni delle sorgenti ad alta frequenza (ad es. microonde, antenne radiofoniche e di telefonia…)

In fase preliminare i tecnici di Polo 626 provvedono a:

  • Analizzare la documentazione tecnica delle macchine e degli impianti
  • Controllare le schede di sicurezza delle macchine erogatrici.

 

Vengono censite tutte le attrezzature elettriche di proprietà della ditta rilevanti e valutate secondo gli standard della “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione delle direttive 2013/35/UE relativa ai campi magnetici”.

In effettiva presenza di campi elettromagnetici, nell’ambito della valutazione di rischio, i tecnici procedono quindi alla misurazione considerando:

  • Il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo di esposizione
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione
  • Gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio
  • Qualsiasi effetto indiretto quale: interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, rischio propulsivo di fenomeni ferromagnetici, innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori), incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti
  • L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
  • La disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
  • Sorgenti multiple di esposizione
  • Esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

Come ridurre o eliminare i campi elettromagnetici

Se dalla valutazione dei rischi risulta che i valori di azione sono superati il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative adatte a prevenire esposizioni dei lavoratori superiori ai valori limite di esposizione. Tra le possibili misure:

  • Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici
  • Scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere
  • Adozione di misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, tra cui l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute
  • Elaborazione e applicazione di appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro
  • Progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro
  • Limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione
  • Messa a disposizione di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • Predisposizione di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere
  • In caso di esposizione a campi elettrici, adozione di misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.

Informazione e formazione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici e degli RLS

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti (RLS) ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi. L’informazione e formazione specifica deve riguardare in particolare: 

  • Gi eventuali effetti indiretti dell’esposizione
  • La possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico
  • La possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.


Oltre a ciò, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 184 del D.lgs 81/08, l’informazione e formazione deve riguardare:

  • Le misure adottate
  • L’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti dalla normativa e
  • I potenziali rischi associati
  • I risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici
  • Le modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute
  • Le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa
  • Le procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione
  • L’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e le relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici 

La sorveglianza sanitaria va effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro deve garantire che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati

Il controllo deve essere garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

Hai bisogno di una consulenza mirata per valutare i rischi derivanti dai CEM nella tua attività, per effettuare misurazioni o per programmare idonee misure di prevenzione e protezione? Contattaci i nostri tecnici sono a tua completa disposizione.

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