Si può lavorare in locali sotterranei o semi-sotterranei? Con quali regole? Ecco cosa prevede la normativa e quali sono le novità entrate in vigore nel 2025.

Generalmente non è consentito utilizzare locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per attività lavorative. Ma ci sono delle eccezioni e in questi casi va fatta comunicazione all’Ispettorato del Lavoro. A stabilirlo sono le nuove regole in vigore da gennaio 2025.
Ecco gli aspetti principali delle nuove regole sulla base delle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025 (Lavori in deroga ambienti sotterranei e semi-sotterranei).
Cosa dice il Testo Unico sulla sicurezza
Quali caratteristiche devono avere i locali sotterranei e semi-sotterranei per essere utilizzati
Cosa fare per poter utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei
Cosa cambia rispetto alla precedente normativa
Come fare la comunicazione all’INL
Cosa deve contenere la comunicazione all’INL
Cosa dice il Testo Unico sulla sicurezza?
L’ utilizzo per lavoro dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei è regolamentato dall’articolo 65, Titolo II del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro). Questo articolo è stato di recente modificato dalla Legge n. 203 del 2024. Le modifiche sono entrate in vigore il 12 gennaio 2025.
Le disposizioni contenute nel Titolo II si applicano ai luoghi di lavoro intesi come «i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro» (art. 62 del D. Lgs. 81/08). Non si applicano:
- ai mezzi di trasporto
- ai cantieri temporanei o mobili
- alle industrie estrattive
- ai pescherecci
- ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
L’articolo 65 stabilisce che in generale è vietato usare, per lavoro, locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. Fanno eccezione i locali che rispettano determinate caratteristiche di sicurezza.
Quali caratteristiche devono avere i locali sotterranei e semi-sotterranei per essere utilizzati
I locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei possono essere utilizzati per lavoro solo se:
- Le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi
- I locali rispettano i requisiti di salute e sicurezza previsti all’allegato IV del D. Lgs. 81/08, in quanto applicabili
- I locali hanno idonee condizioni di:
- aerazione
- illuminazione
- microclima
Per poter essere usati i locali devono rispettare tutte le caratteristiche sopra riportate.
È vietato, quindi, utilizzare locali chiusi se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):
- verniciatura
- processi di saldatura
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- ricarica di batterie
- lavorazione di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa
- tipografia
- ecc.
Inoltre, è vietato utilizzare i locali sotterranei se non sono rispettati i requisiti dell’allegato IV del testo unico (requisiti che riguardano ad esempio: la conformità delle opere strutturali, l’igiene e la salubrità dei luoghi di lavoro, la difesa da agenti nocivi e polveri, l’adozione di idonee misure di prevenzione incendi e per l’eventuale evacuazione degli ambienti, ecc.), in quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, illuminazione e microclima.
Cosa fare per poter utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei
Se sono rispettate tutte le caratteristiche previste, i locali sotterranei o semi-sotterranei possono essere utilizzati, ma prima di dell’utilizzo il datore di lavoro deve fare una comunicazione tramite PEC (posta elettronica certificata) al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Questa comunicazione va fatta anche nel caso di attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono particolari esigenze tecniche[1].
I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.
Se l’ufficio territoriale dell’INL richiede ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, a meno che l’ufficio dell’INL non vieti espressamente l’uso dei locali (si veda oltre).
Cosa cambia rispetto alla precedente normativa
Rispetto al passato, quindi, sono introdotte queste modifiche.
- La comunicazione va fatta anche nel caso in cui si usino i locali per particolari esigenze tecniche (in passato invece non era prevista nessuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”).
- La comunicazione va fatta solo all’Ispettorato del Lavoro e non più all’ASL competente.
Le nuove regole si applicano solo ai datori di lavoro che usano per lavoro locali sotterranei o semi-sotterranei a partire dal 12 gennaio 2025.
Quindi chi utilizza locali sotterranei o semi-sotterranei per “particolari esigenze tecniche” già da prima del 12 gennaio 2025 e opera senza emissioni di agenti nocivi, non deve presentare nessuna comunicazione.
Le richieste presentate all’ASL prima del 12 gennaio 2025 restano di competenza dell’ASL.
Come fare la comunicazione all’INL
La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata solo per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.
La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale (Modulo di comunicazione in deroga scaricabile in Word).
La comunicazione va inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
Cosa deve contenere la comunicazione all’INL
Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare il rispetto dei requisiti previsti per l’utilizzo dei locali sotterranei o semi sotterranei e deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto di questi requisiti. Nello specifico vanno allegati i seguenti documenti.
- Relazione descrittiva del tipo di attività, con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali e con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.
- Asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale inerente:
- la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- l’agibilità dei locali;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica);
- il rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
– sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
– sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
– sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- la conformità di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, ecc.) alla normativa vigente.
Nel caso in cui la documentazione inviata dal datore di lavoro risulti incompleta o carente l’Ispettorato del Lavoro può richiedere ulteriori informazioni.
In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti previsti dall’art.65 del D. Lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio comunicherà al datore di lavoro, via PEC, il divieto di utilizzo dei locali e il motivo del divieto.
Modifiche e volture: come comportarsi
Se ci sono modifiche alle strutture, agli impianti o al ciclo lavorativo e in generale ogni volta che intervengono variazioni significative ai locali autorizzati (per es. tipologia di attività lavorativa, aggiunta o rimozione dei locali, ecc.), la comunicazione va rifatta. Ciò vale anche per i locali già autorizzati secondo la normativa precedente.
Anche in questo caso i locali si possono utilizzare trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del Lavoro competente, salvo richiesta di ulteriori informazioni.
In caso di variazione di ragione sociale o di variazione del datore di lavoro è sufficiente inviare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato, ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa in precedenza.
Gli obblighi sul gas radon
Oltre a quanto sopra riportato, per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei, il datore di lavoro deve fare la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon entro 24 mesi dall’inizio dell’attività. Questo obbligo è previsto dal D.Lgs. 101/2020[2].
Il datore di lavoro effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria secondo le modalità indicate nell’allegato II del D.Lgs. 101/2020 e avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti (art. 155 del D.Lgs. 101/2020). I servizi di dosimetria rilasciano una relazione tecnica che deve contenere quanto indicato nell’allegato II del D.Lgs. 101/2020. La relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.
La possibile presenza di gas radon, infatti, è un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Ti servono ulteriori informazioni per sapere se puoi utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei per il tuo lavoro? Hai bisogno di un supporto per verificare la conformità delle tue attività alle norme di sicurezza o per redigere o aggiornare il DVR? Contatta i nostri tecnici:
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Link utili
INAIL – Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semisotterranei
INAIL – Modulo Di Comunicazione In Deroga Ex Art. 65, Co 3, D.Lgs. N. 81 Del 9 Aprile 2008
1. «Per esigenze tecniche sono da intendersi quelle condizioni indispensabili per un’ottimale resa del ciclo produttivo, non raggiungibile, allo stato attuale delle conoscenze, adottando soluzioni alternative. (Es. per le lavorazioni connesse alla stagionatura di alcuni formaggi, per le cantine, ecc.).» Fonte: https://www.certifico.com/newsletter/archive/view/listid-5-cem4-it/mailid-56885-locali-di-lavoro-seminterrati-o-interrati-note-e-deroga-utilizzo-lavorativo.
In questi casi, secondo la normativa precedente, non era necessario richiedere la deroga, ma il datore di lavoro doveva assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
2. Attenzione: i controlli del radon nei luoghi di lavoro vanno fatti:
a) nei luoghi di lavoro sotterranei
b) nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, se si trovano nelle aree prioritarie (qui l’elenco e la mappa delle aree del Friuli Venezia Giulia classificate come prioritarie a rischio radon, ARPA FVG)
c) nelle specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal PNAR – Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032 (ovvero: locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta; impianti di imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente; centrali idroelettriche)
d) negli stabilimenti termali.
Contattaci per ulteriori informazioni sulla protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.